Covid. Come tornare al lavoro in sicurezza: la circolare del ministero della Salute

Il ministero della Salute ha emesso ieri una circolare per definire, caso per caso, le modalità con cui una persona che abbia contratto il virus Sars-CoV-2 può tornare a svolgere la propria attività lavorativa in totale sicurezza. Nel documento vengono esposte le “indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro”, in base alla gravità della malattia sviluppata.

Cinque le casistiche prese in considerazione: lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero, positivi sintomatici, positivi asintomatici, positivi a lungo termine ed infine lavoratori a contatto stretto con un asintomatico.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede il documento per ogni gruppo.

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
“Coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, – si legge nel documento del ministero – potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo”. Per questo gruppo di lavoratori è previsto che il medico competente debba effettuare la visita medica che deve normalmente essere svolta alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, “al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”. A questo si aggiunge, naturalmente la “certificazione di avvenuta negativizzazione” del tampone molecolare.

Lavoratori positivi sintomatici e asintomatici
Coloro che hanno sviluppato la malattia con sintomi, ma che non sono incorsi in ricovero, possono, invece, tornare al lavoro “dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi” e con test molecolare negativo eseguito dopo almeno tre giorni trascorsi senza sintomi. Per gli asintomatici la procedura è molto simile: al termine dei 10 giorni di isolamento dalla comparsa della positività, la persona può direttamente effettuare un test molecolare. In entrambi i casi, la certificazione di avvenuta negativizzazione deve essere inviata al datore di lavoro per il tramite del medico competente.

Viene qui fatta una ulteriore considerazione che riguarda la presenza all’interno del nucleo familiare convivente di un’altra persona positiva al momento della negativizzazione del lavoratore. In questo caso la circolare prevede che i “casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena”. Pertanto il lavoratore può essere riammesso in servizio.

Lavoratori positivi a lungo termine
A questo proposito nel documento si legge che “Secondo le più recenti evidenze scientifiche, i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per Sars-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi”. Ciononostante, in ottemperanza al criterio della “massima precauzione”, per poter tornare sul proprio posto di lavoro la persona che risulti positiva anche dopo il ventunesimo giorno di isolamento deve attendere la negativizzazione del “tampone molecolare o antigenico”.

Lavoratore contatto stretto asintomatico
Per questa ultima casistica entra in gioco il lavoro agile. Se, infatti, il lavoratore che risulta essere un contatto stretto di un positivo asintomatico può essere messo nella condizione di svolgere la propria attività lavorativa da casa, non deve munirsi di certificato medico di malattia che servirebbe invece quando il lavoratore per poter svolgere le proprie funzioni deve necessariamente recarsi sul posto, al fine di giustificarne l’assenza forzata. Nel caso del lavoro agile quindi, ai fini della riammissione in servizio, la persona deve comunque effettuare 10 giorni di quarantena, calcolati dall’ultimo contatto con il caso positivo, ed un test molecolare o antigenico.

Leggi il documento integrale

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