Se sapessero leggere, sorriderebbero anche loro. Buone notizie per i nostri amici a quattro zampe. Entra finalmente in vigore la nuova ordinanza del Ministero della Salute del 13 giugno 2016 “Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati”. Dalla definizione del concetto di “boccone o esca” al ruolo del sindaco che diventa parte attiva, ecco alcuni punti fondamentali.
Il provvedimento, pubblicato sabato in Gazzetta Ufficiale conferma e rinforza le misure di prevenzione contenute nel testo della precedente ordinanza in materia. Tra queste, la definizione di esca o boccone avvelenato, che non è circoscritta a preparati contenenti sostanze nocive o tossiche ma “comprende anche quelli contenenti vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente”.
Vieta “utilizzo e abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce”. Conferma inoltre il ruolo del veterinario, che in presenza di sospetto avvelenamento dovrà darne immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale e all’Istituto zooprofilattico competente.
Viene ribadito il ruolo del sindaco che, ricevuta la comunicazione, dovrà avviare immediatamente un’indagine. Inoltre, e questo è un punto nuovo, “con apposita cartellonistica dovrà anche segnalare la sospetta presenza nell’area di esche”. E, ancora, spetterà a lui individuare le modalità di bonifica del luogo interessato entro 48 ore dalla ricezione del referto dell’Istituto Zooprofilattico “che non esclude il sospetto di avvelenamento, e non che “lo prova” come invece previsto dalla precedente ordinanza.